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“AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa”
STATUTO
Art. 1 - Costituzione – denominazione
1.1 - Promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Camera di Commercio di Bologna, dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, e dalla Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), dalle Confagricoltura di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e di Rimini, dalle Confederazioni Italiane Agricoltori (CIA) di Bologna e Imola, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dalle Coldiretti di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dalle Copagri e dalle UGC CISL di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, è costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata
"AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa".
La sigla Agrifidi Uno Emilia Romagna potrà essere usata, sia legalmente che commercialmente, in luogo della denominazione legale scritta per esteso.
1.2 - La Cooperativa è un Confidi di primo grado, che svolge attività di garanzia fidi ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito anche "D.L. 269/2003".
1.3 - La Cooperativa si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle attività di servizio e produzione delle aziende agricole associate. La Cooperativa è basata sui principi di mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
1.4 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, compresa l’erogazione della garanzia e di agevolazioni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
1.5 - Si intendono acquisite al presente Statuto le norme sulla mutualità prevalente come disciplinate dall'art. 2514 C.C. e quelle recate dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme suddette si intendono prevalenti su qualsiasi altra dizione dello statuto, propria ed impropria, e sono inderogabili sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della Cooperativa.
Art. 2 - Sede legale e sede di direzione operativa e amministrativa
2.1 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.
2.2 - La Cooperativa ha sede di direzione operativa e sede amministrativa, di seguito anche solo "sede amministrativa", nel Comune di Ravenna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.
2.3 - La sede legale e quella amministrativa potranno essere trasferite in qualsiasi indirizzo dei rispettivi Comuni sopra indicati, con semplice decisione degli amministratori, che sono abilitati alla dichiarazione conseguente al competente Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento delle sedi legale e amministrativa in un Comune diverso da quelli rispettivamente indicati al precedente comma.
2.4 - Gli amministratori potranno inoltre deliberare l'apertura, la modifica e la chiusura di unità locali.
Art. 3 - Durata
3.1 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.
3.2 - La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2545 duodecies del Codice Civile.
Art. 4 – Oggetto
4.1 - La Cooperativa, iscritta nell’apposita sezione di cui all’art. 155, comma 4, del T.U.B. (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in vigore ante D.Lgs. 141/2010, verrà iscritta, in seguito all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo degli artt. 112 comma 1 e 112-bis commi 1 e 8 del T.U.B., nell'Elenco di cui all'art. 112 dello stesso Testo Unico.
La Cooperativa ha come oggetto, in via esclusiva, l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e dell’art. 5 del D.M. 2 aprile 2015 n. 53. In particolare, essa può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzie, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
Fra le operazioni di credito e di finanziamento garantibili dalla Cooperativa, vanno comprese anche quelle di leasing, factoring e ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite, in qualsiasi forma, disponibilità finanziarie per lo svolgimento delle attività delle imprese associate.
4.2 - La Cooperativa, previa iscrizione nell'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B., e ricorrendone i requisiti, potrà svolgere le attività riservate ai Confidi iscritti nel predetto Albo, nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
4.3 - Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.M. 2 aprile 2015 n. 53, per servizi connessi all'attività di garanzia collettiva dei fidi, si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:
a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;
b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ovvero la stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate.
4.4 - Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 2 aprile 2015 n. 53, per servizi strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:
a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale;
b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.
4.5 - La Cooperativa può investire le proprie disponibilità liquide in Titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o di altri Enti territoriali locali, in operazioni di Pronti contro termine con Istituti bancari, in obbligazioni o altri strumenti finanziari comunque non collegati, neppure parzialmente, a rischio imprenditoriale; essa potrà costituire in garanzia tali investimenti per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 del presente Statuto.
Art. 5 – Operatività
5.1 - La Cooperativa svolge la propria attività a favore delle imprese socie e può, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di terzi non soci.
5.2 - L'ambito di operatività della Cooperativa è ripartito in tre aree territoriali, coincidenti con il territorio dell’attuale Città Metropolitana di Bologna, e delle attuali Province di Ravenna e, unitariamente, di Forlì-Cesena e Rimini (nel prosieguo denominate singolarmente “Area Territoriale” o congiuntamente “Aree Territoriali” oppure “Aree”).
L’operatività della Cooperativa è prioritariamente e tradizionalmente rivolta ai Soci operanti all’interno dei territori delle tre Aree, tuttavia la Cooperativa potrà operare con imprese aventi attività (anche mediante Unità Operative Locali), in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.
I nuovi soci, aventi attività (anche mediante Unità Operative Locali) all’esterno delle Aree Territoriali, una volta ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere suddivisi in uguale misura tra le tre Aree e dovranno svolgere le relative pratiche nell’Area Territoriale loro assegnata.
La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
5.3 - Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia o altri servizi solo dalla data di efficacia del provvedimento di ammissione a socio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Le concessioni di garanzie e di contributi in c/interessi sono indipendenti dal numero delle quote versate da ciascun socio.
5.4 - Nel deliberare la concessione di garanzie e di contributi in c/interessi si dovrà tener conto:
a) della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
b) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruttoria;
c) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente, ove trattasi di impresa individuale, e/o dei soci della società richiedente, ove trattasi di impresa in forma societaria, e delle prospettive dell'impresa stessa, nonché delle qualità morali e personali, di serietà e di capacità imprenditoriale dei richiedenti;
d) dei Fondi di garanzia e dei Fondi in c/interessi resi disponibili dagli Enti pubblici e di eventuali vincoli di destinazione previsti dagli Enti erogatori
5.5 - La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più Istituti di credito e con altri Enti e società finanziarie per la concessione ai propri soci di crediti e finanziamenti per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia.
L'importo complessivo delle garanzie prestate dalla Cooperativa, tenendo conto, sui finanziamenti garantiti in corso, dei debiti residui in linea capitale e delle intere rate risultate insolute, non può essere superiore a venti volte la somma delle seguenti voci contabili risultanti dall'ultimo bilancio approvato:
a) Capitale sociale, Riserve e Fondi di garanzia costituenti Patrimonio sociale;
b) Fondi del Passivo dello Stato Patrimoniale destinati al rischio per garanzie prestate ai soci. Ciò esclusivamente se tali fondi, alimentati con accantonamenti dalla stessa Cooperativa, oppure in base ad apposita destinazione stabilita dall'erogante o prevista da convenzione con esso stipulata, risultino costituiti da somme non diversamente utilizzabili, anche se ne sia prevista la restituzione al termine delle operazioni di finanziamento a garanzia delle quali essi sono stati creati.
Per i finanziamenti garantiti dai Fondi del Passivo previsti alla lettera b), costituiti con destinazione di utilizzo specifica, il rapporto di venti volte deve essere rispettato in maniera distinta ed autonoma rispetto ai finanziamenti garantiti dal Patrimonio sociale di cui alla lettera a) e dai Fondi rischi di cui alla lettera b) con destinazione generica.
Se la Cooperativa è assistita da garanzie sussidiarie per la parziale copertura del rischio, il suindicato rapporto dovrà essere determinato riducendo l’importo complessivo delle garanzie prestate, dell’importo delle garanzie sussidiarie.
5.6 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza, consulenza o di garanzia, versi un diritto di istruttoria ed un diritto di segreteria a copertura delle spese.
Inoltre, il socio che abbia ottenuto garanzie è tenuto al pagamento della commissione di garanzia nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
5.7 - A fronte della commissione di garanzia corrisposta, il socio consegue, quale ristorno, grazie alla garanzia prestata dal Confidi ed alle sue maggiori capacità contrattuali, sia la possibilità di ottenere finanziamenti, sia di ottenerli a condizioni migliori di quelle normalmente praticate dagli enti erogatori.
Il ristorno, previsto dall’art. 2545-sexies c.c., ottenibile dal socio, quale vantaggio mutualistico, a parziale rimborso del prezzo pagato per il servizio fidejussorio, è proporzionale all'utilizzo del servizio della Cooperativa; esso non si sostanzia in una erogazione diretta, bensì nella possibilità del socio di ottenere finanziamenti e di ottenerli con un risparmio in termini di costo degli interessi applicati.
Art. 6 - Enti promotori e sostenitori
6.1 - La Regione Emilia-Romagna, le Camere di Commercio di Bologna, di Ferrara e Ravenna, e della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), le Confagricoltura di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e di Rimini, le Confederazioni Italiane Agricoltori (CIA) di Bologna e Imola, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, le Coldiretti di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, le Copagri e le UGC CISL di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena sono Enti promotori della Cooperativa.
6.2 - Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Cooperativa ai sensi dell'articolo seguente, possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci, né fruiscono delle attività sociali.
6.3 - Sono Enti sostenitori gli enti pubblici e privati, istituti ed aziende, che intervengono a sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui agli articoli 1 e 4.
6.4 - Per il riconoscimento della qualifica di Ente sostenitore prevista dal presente articolo, decide il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto stabilito nel regolamento generale
6.5 - All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Cooperativa.
6.6 - Gli Enti promotori e sostenitori non assumono la veste di soci, possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto.
6.7 - La Cooperativa, al fine di garantire il principio della parità di trattamento tra i soci, non potrà dar corso ad iniziative che possano generare sperequazioni tra gli Enti promotori di cui al punto 6.1. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con il parere favorevole dell’unanimità di tutti i suoi componenti, l’adesione ad uno o più degli Enti promotori e/o strutture a questi collegate in forma diretta o indiretta.
Art. 7 - Soci
7.1 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
7.2 - Possono essere soci:
- le piccole e medie imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C. in qualsiasi forma costituite come definite dalla disciplina comunitaria;
- le altre imprese agricole di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I).
In ogni caso le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie.
7.3 - I titolari delle imprese di cui al comma precedente, possono essere ammessi a soci della Cooperativa, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, né siano fallite, e purché il loro titolare, se impresa individuale, o anche uno solo dei soci delle imprese costituite nella forma di società di persone, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ovvero il Rappresentante legale delle imprese costitute nella forma di società di capitali, non sia interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
7.4 - Per far parte della Cooperativa, le imprese di cui al presente articolo devono svolgere le loro attività produttive (anche mediante Unità Operative Locali) all’interno dell’ambito di operatività della Cooperativa così come definito al precedente punto 5.2. I soci ripartiti tra le tre “Aree Territoriali” ai sensi del terzo comma del precedente art. 5.2, hanno, ai fini del presente statuto, gli stessi diritti ed obblighi dei soci appartenenti all’area cui sono assegnati.
7.5 - Le imprese socie devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 2 dell’art. 112 del T.U.B.
7.6 - I soci:
- sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono favorire gli interessi della Cooperativa;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche della Cooperativa;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.
7.7 - A seguito di apposita delibera da parte dei competenti organi sociali, i soci dovranno contribuire alle spese di gestione e/o alla formazione del patrimonio della Cooperativa nei seguenti termini:
- versando la quota sociale nella misura stabilita dall’assemblea dei soci;
- versando un contributo annuale per le spese di esercizio il cui importo e le cui modalità di versamento saranno eventualmente stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- contribuendo alla copertura del rischio derivante dall’attività di garanzia mutualistica sulle base di apposita delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilirà il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione, attraverso:
a) la sottoscrizione di quote multiple di capitale;
b) l’erogazione di contributi a riserva o a fondo rischi;
c) il versamento di un deposito cauzionale;
d) la formazione del monte fideiussorio;
- partecipando al rischio ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti.
7.8 - Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla lettera d) che precede, può stabilire, con apposita delibera, che il socio che ottenga, tramite la Cooperativa, un finanziamento, debba assumere nei confronti della Cooperativa stessa, limitatamente alla durata del finanziamento ricevuto, l'obbligo a ripianare, in unione e pro quota con gli altri coobbligati e fino a concorrenza di un decimo del finanziamento ottenuto, con arrotondamento ai 250,00 euro superiori, gli esborsi che la Cooperativa dovesse effettuare in dipendenza di insolvenze garantite dalla stessa e che non trovassero capienza nei fondi rischi.
La validità della dichiarazione di assunzione di obbligazione cesserà con l'avvenuta estinzione dell'affidamento relativo. Per la dichiarazione di assunzione di obbligazione andrà seguita la formulazione che sarà indicata a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.
7.9 - Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.
Art. 8 - Procedura di ammissione
8.1 - I soggetti interessati a diventare soci della Cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, contenente:
- i dati anagrafici, costituiti, oltre che dal codice fiscale, da cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, se impresa individuale, ovvero denominazione sociale e sede, se società;
- l'attività svolta e gli estremi di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- le generalità del legale rappresentante.
- l'impegno ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione, se approvati, che l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere per averne presa visione;
- l'ammontare delle quote, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, che si intende sottoscrivere;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.
8.2 - L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.
8.3 - La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.
8.4 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli interessati. In tale evenienza l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.
8.5 - Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Art. 9 – Quote
9.1 - Il valore nominale di ciascuna quota è di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), che rappresenta il capitale minimo da sottoscrivere da ciascun socio che può, anche successivamente alla ammissione, procedere alla sottoscrizione di ulteriori quote, nei limiti consentiti dalla legge. Nessun socio può detenere più del 20 per cento del Capitale sociale. Non vi sarà obbligo di adeguare le quote sottoscritte in precedenza per importi inferiori, ove non obbligatorio per legge, fatta salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione di richiederne l’adeguamento al valore minimo sopra indicato, quale condizione per la concessione ai soci di garanzie su nuovi finanziamenti.
9.2 - Le quote devono essere espresse in euro, sono nominative ed indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
9.3 - Al socio, fatto salvo il suo diritto di recedere dalla Cooperativa, è fatto divieto di cedere le proprie quote.
9.4 - Il creditore particolare del socio, finché dura la Cooperativa, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo.
9.5 - Nel caso di cessione dell’azienda agricola, l’acquirente non subentra automaticamente nella qualità di socio, ma potrà presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione con i criteri e le modalità previste dall’art. 7.
Art. 10 - Perdita della qualità di socio
10.1 - La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i soci imprenditori individuali;
- per recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria.
- previa apposita comunicazione del Consiglio di Amministrazione, effettuata al socio con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che assicuri l’avvenuta ricezione, per l’assenza espressa di volontà di voler mantenere la veste di socio superati i cinque anni dal suo ingresso nella Cooperativa, a condizione che non abbia mai usufruito in questo periodo dell’utilizzo dei servizi della Cooperativa.
10.2 - La cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo di recesso a norma del presente Statuto.
10.3 - La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.
Art. 11 - Recesso del socio
11.1 - Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, spetta al socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella Cooperativa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere con la Cooperativa stessa.
11.2 - La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale competente.
11.3 - Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, che per il rapporto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 12 - Esclusione del socio
12.1 - L'esclusione del socio può aver luogo:
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento delle quote sottoscritte), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento) del Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla Cooperativa;
- negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.
12.2 - L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che ne deve dare comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, al socio escluso.
12.3 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
12.4 - L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.
Art. 13 - Morte del socio
13.1 - In caso di morte del socio gli eredi non hanno diritto alla liquidazione delle quote di capitale sottoscritte.
13.2 - Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2534 c.c., previa domanda di ammissione a socio formulata al Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dal decesso. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.
Art. 14 - Liquidazione e pagamento della quota di capitale
14.1 - Al socio uscente non spetta alcuna liquidazione della quota di capitale sottoscritta.
14.2 - All'atto della perdita della qualità di socio, ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13, l'importo della quota verrà assegnato a Riserva straordinaria indivisibile (art.16, lett. c).
Art. 15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
15.1 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, risponde verso questa per il pagamento delle somme non versate, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si sono verificati.
Art. 16 - Patrimonio sociale
16.1 - Il Patrimonio netto della Cooperativa è costituito:
a) dal Capitale sociale;
b) dalla Riserva legale;
c) dalle Riserve straordinarie;
d) dalle Riserve indivisibili;
e) dalle Riserve formate con i sovrapprezzi versati;
f) dai Fondi rischi indisponibili;
g) dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa;
h) dagli Utili di esercizio portati a nuovo;
i) da ogni altra riserva costituita per obblighi o facoltà di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti.
16.2 - Le riserve, i fondi e gli utili, di cui al precedente comma, non possono essere ripartiti tra i soci, né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, salvo quelli costituiti con sovrapprezzi versati dai soci in sede di sottoscrizione del Capitale sociale.
16.3 - Il Patrimonio netto, comprensivo dei Fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di Confidi.
16.4 - La Cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.
Art. 17 - Capitale sociale
17.1 - Il Capitale sociale della Cooperativa, che comunque non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di Confidi, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, anche di diverso ammontare.
17.2 - Parte del Capitale sociale può essere costituito attraverso la imputazione di Fondi rischi, altri fondi e Riserve patrimoniali, come previsto dalla normativa in materia di Confidi.
Le quote corrispondenti costituiscono quote proprie della società e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel Capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
17.3 - Le variazioni del Capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.
Art. 18 - Perdite di esercizio
18.1 - Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della Cooperativa.
18.2 - Se in conseguenza di perdite il Patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto del limite di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci, devono senza indugio sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere all’assemblea di deliberare lo scioglimento della Cooperativa (art. 13, co. 15 del D.L. 269/2003).
18.3 - Se, per la perdita di oltre un terzo del Capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della Cooperativa (art. 13, co. 16 del D.L. 269/2003).
18.4 - Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni dei sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Cooperativa durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Art. 19 - Utili di esercizio
19.1 - Qualunque sia l'ammontare della Riserva legale, deve essere ad essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.
19.2 - Non possono comunque essere distribuiti utili od avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.
Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio
20.1 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
20.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale, gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.
20.3 - Il bilancio:
- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo da quella, eventualmente, effettuata a favore di non soci;
- è approvato dall'Assemblea dei soci che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;
- è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per la trasmissione all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.
20.4 - In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione del risultato di esercizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
20.5 - La Cooperativa deve versare il contributo previsto dai commi 22 e seguenti dell’art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. La Cooperativa dovrà inoltre versare il contributo a carico degli iscritti nell’Elenco di cui all’art.112 del T.U.B., determinato ai sensi del successivo art.112-bis, dall’Organismo incaricato della gestione di tale elenco.
20.6 - Il Consiglio di Amministrazione dovrà gestire i fondi rischi e i contributi con specifica destinazione, anche di natura territoriale, imposta dall’Ente erogatore, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere dall’Ente stesso.
Art. 21 - Fondi rischi
21.1 - Sono costituiti uno o più fondi rischi per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 1 e 4. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire nuovi fondi rischi, oltre a quelli già esistenti, e alimentarli utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, oltreché dei soci, e le disponibilità proprie della Cooperativa.
21.2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti allo scopo sociale.
Art. 22 - Soci finanziatori e titoli di debito
22.1 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla Legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati, anche condizionandone il rendimento all’andamento economico della Cooperativa.
22.2 - Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell’art. 2514, comma 1, lett. b) C.C., dell’art. 2541 C.C. e delle altre disposizioni di Legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati al comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
22.3 - Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
22.4 - La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori, solo se espressamente consentito dalle disposizioni di Legge in materia di Confidi.
Art. 23 - Organi della Cooperativa
23.1 - Sono organi della Cooperativa:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo (se nominato);
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.
Art. 24 - Assemblea dei soci
24.1 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.
24.2 - L'Assemblea ordinaria, deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
24.3 - L'Assemblea ordinaria:
- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- determina il compenso dei sindaci;
- determina la misura degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge, o ritenuto opportuno dalla stessa Assemblea;
- approva i regolamenti interni che le sottopone il Consiglio di Amministrazione, fra cui quello relativo all’elezione dello stesso Consiglio, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
24.4 - L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
24.5 - L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea viene convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano di età, con apposito avviso che, in alternativa dovrà essere, a discrezione del Consiglio di Amministrazione:
a) affisso presso la sede della società e gli uffici locali, inserito nel sito internet e pubblicato su uno dei seguenti quotidiani a diffusione regionale: Il Resto del Carlino o La Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
b) spedito, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quella prevista in questo articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione.
24.6 - Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea:
- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
24.7 - Gli amministratori devono convocare l’assemblea, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/50 (un cinquantesimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
24.8 - Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e diritto di voto, coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e sono in regola con il pagamento delle quote di cui all’art. 9. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.
24.9 - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi, che ne attestano la validità, devono essere conservati dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.
24.10 - La delega deve indicare il nome del delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario ai sensi dell’art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Gli Enti promotori e sostenitori possono partecipare alle assemblee con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
24.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente anziano di età. In caso di assenza di questi, l'assemblea è presieduta dall’altro Vice Presidente, oppure, infine, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci ed, occorrendo, due scrutatori scelti fra i soci.
24.12 - Le deliberazioni adottate dalle assemblee debbono essere riportate in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in apposito allegato, l'identità dei partecipanti e deve indicare, altresì, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta.
24.13 - Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Non è ammesso il voto segreto.
In deroga, per le nomine relative a cariche sociali, l’Assemblea può deliberare, a maggioranza, che il voto sia segreto, fermo il diritto di ciascun socio che lo richieda, di far risultare dal verbale in maniera palese la sua votazione o la sua astensione.
24.14 - Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, sono adottate a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età. Per l’elezione dei membri del Consiglio d’Amministrazione valgono le regole stabilite nell’apposito regolamento elettorale interno, da approvarsi dall’assemblea a norma del precedente art. 24.3.
24.15 - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in aula.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 2% (due per cento) dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in aula.
24.16 - L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati in aula almeno il 3% (tre per cento) dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti o rappresentati in aula.
24.17 - L'Assemblea convocata per il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione, lo scioglimento anticipato e la natura di Cooperativa a mutualità prevalente, è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione con la presenza di 1/30 (un trentesimo) dei voti spettanti ai soci. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti presenti o rappresentati.
24.18 - Il capitale sociale di cui all'art. 17.2 non è computato nel calcolo delle quote richieste per la costituzione dell'Assemblea e per le relative deliberazioni e non attribuisce ai soci alcun diritto patrimoniale o amministrativo.
Art. 25 - Assemblee separate
25.1 - Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci ed un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.
25.2 - Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, in una delle Aree Territoriali, ovvero quelli inclusi all’interno delle stesse, così come previsto dall’art. 5.2.
25.3 - Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.
25.4 - Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, se presente, o dal consigliere delegato per l’Area Territoriale, o, in assenza di entrambi, dall'amministratore presente più anziano di età.
25.5 - Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle assemblee separate.
25.6 - Le Assemblee separate:
- sono convocate con le stesse modalità e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale, eccetto per la nomina del/dei delegati, anche con lo stesso avviso di convocazione;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere tenute almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano, nei casi di “assemblea ordinaria”, “assemblea straordinaria” e “assemblea convocata per il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione, lo scioglimento anticipato e la natura di Cooperativa a mutualità prevalente”, con le modalità previste rispettivamente all’art. 24.15, 24.16 e 24.17 del presente statuto.
- esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci partecipanti, che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;
- nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale, rispettivamente, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle cariche sociali, i delegati ed i relativi supplenti, saranno portatori, all'Assemblea generale, dei voti delle liste riportati in ciascuna Assemblea.
25.7 - I delegati dei soci ed i relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:
- devono essere scelti tra i soci;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle Assemblee separate.
I delegati all’Assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto, secondo il mandato ricevuto dall’assemblea separata che li ha eletti.
25.8 - I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate, hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.
25.9 - Le Assemblee separate straordinarie potranno tenersi senza l'intervento notarile, ferma restando la necessità di verbalizzazione scritta delle stesse, da trascrivere in apposito libro ai sensi del precedente punto 25.5), per la documentazione delle decisioni assunte e dell'elezione dei delegati, da produrre al notaio in sede di assemblea generale, al fine di fornire riscontro documentale delle fasi precedenti alla definitiva formazione della volontà sociale.
Art. 26 - Consiglio di Amministrazione
26.1 - L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere eletti, almeno per i due terzi, tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, mentre per il restante terzo potranno essere eletti tra non soci.
Gli amministratori scelti fra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, decadono dalla carica in caso di cessazione del rapporto sociale con la Cooperativa.
26.2 – L’Assemblea ordinaria, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, dovrà approvare un apposito regolamento che disciplini l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
26.3 - I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
26.4 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i suoi membri il Presidente, scelto tra i consiglieri soci cooperatori, e due Vice Presidenti, di cui uno come Vice Presidente Vicario.
26.5 - Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti fra loro parenti od affini, fino al terzo grado incluso.
26.6 - Gli amministratori non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile, e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 2 dell’art. 112 del T.U.B. e successive modificazioni
26.7 - Gli amministratori devono astenersi dal votare deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o lo siano loro parenti od affini, fino al terzo grado incluso.
26.8 - Nel caso di votazione riguardante garanzie da prestarsi da parte della Cooperativa a favore dell'azienda alla quale partecipi un amministratore, questi dovrà allontanarsi dalla seduta per il tempo della discussione riguardante la richiesta presentata a nome dell'azienda stessa.
26.9 - L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione.
26.10 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri componenti del Consiglio provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, recuperando i nominativi dei primi non eletti appartenenti alla lista in cui era iscritto l’amministratore dimissionario; in mancanza, o rinuncia, di tali nominativi, il Consiglio individuerà i nuovi amministratori tramite consultazione dei soci proponenti la lista in cui era iscritto l’amministratore dimissionario.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
26.11 - Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare, entro e non oltre 15 giorni, l’Assemblea perché provveda al rinnovo delle cariche dell’intero Consiglio di Amministrazione.
26.12 - Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
26.13 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi e quando il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, oppure uno dei Vice Presidenti, lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.
26.14 - L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore, nel qual caso si dovrà garantire la presenza di almeno 2/3 degli amministratori e di un componente del Collegio sindacale. L'avviso di convocazione deve altresì essere spedito con le medesime modalità ai sindaci effettivi.
26.15 - Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.
26.16 - Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano di età, o, in mancanza di quest'ultimo, dall’altro Vice Presidente, oppure, infine, dal consigliere più anziano di età.
26.17 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
26.18 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.
26.19 - Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano ricevere la documentazione.
Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione; nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, per stilare l'apposito verbale.
26.20 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.
26.21 - Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa, e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell’oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.
26.22 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti.
26.23 - Per ogni Area Territoriale deve essere nominato un Consigliere con specifica delega sul territorio in materia di concessione della garanzia mutualistica e con funzioni di coordinatore del Comitato territoriale di cui all’art. 30.
26.24 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4, C.C., né i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, co. 1, C.C.).
Art. 27 - Comitato esecutivo
27.1 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto almeno dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e sia assicurata la rappresentanza territoriale e la presenza proporzionale dei consiglieri espressi dalla lista di minoranza nel qual caso:
- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- può sempre impartire direttive al Comitato esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- si assicura che il Comitato esecutivo gli riferisca periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Cooperativa.
27.2 - Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
27.3 - Le riunioni del Comitato esecutivo che potranno essere tenute anche per teleconferenza con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
27.4 - Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano, o dall’altro Vice Presidente, o, in mancanza, dal membro del Comitato più anziano di età.
27.5 - I membri del Comitato esecutivo restano in carica, salvo revoca, fino al termine del mandato o della durata del Consiglio che li ha eletti e possono essere riconfermati.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più di loro, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità con cui sono stati nominati i membri cessati.
I nuovi membri decadono insieme agli altri al termine del mandato.
27.6 - Al Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Cooperativa.
27.7 - Per la partecipazione alle riunioni non è ammessa delega.
27.8 - Delle deliberazioni del Comitato esecutivo verrà redatto verbale in apposito libro tenuto a norma di legge.
Art. 28 - Compensi
28.1 - L’eventuale compenso, anche sotto forma di gettone di presenza comprensivo delle spese di viaggio sostenute per le adunanze dei vari organi statutari, spettante al Presidente, ai Vice Presidenti ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato Esecutivo ed a quelli del Collegio Sindacale, è stabilito dall'Assemblea dei soci.
28.2 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora incaricati e previa presentazione alla cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute.
28.3 - I compensi per i componenti dei Comitati tecnici territoriali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 29 - Presidente
29.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
29.2 - Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano di età.
29.3 - Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.
29.4 - La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati.
Art. 30 - Comitati tecnici territoriali
30.1 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per la gestione delle attività connesse all’erogazione della garanzia collettiva dei fidi.
30.2 - Per ogni Area Territoriale, dovrà comunque essere nominato un Comitato territoriale competente per le pratiche relative ai soci rientranti in ciascuna di tali Aree.
30.3 - La composizione, il funzionamento, la nomina e le funzioni dei Comitati sono stabiliti dal regolamento, che deve assicurare l’uniformità di comportamento organizzativo ed operativo delle Aree Territoriali.
30.4 - Possono essere delegate ai Comitati tecnici territoriali la verifica dei requisiti in ordine alle domande di ammissione a socio, con esclusione della delibera di ammissione, e le decisioni in merito alle richieste di garanzia e di contributi in conto interessi presentate dalle imprese socie per le operazioni di credito e finanziamento.
30.5 - I Comitati compiono tutti gli atti che sono loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.
Art. 31 - Direzione
31.1 - La direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.
31.2 - La nomina eventuale del Direttore, come pure la revoca, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
31.3 - Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati tecnici territoriali, ha potere di proposta in materia di rilascio di garanzie, dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende al personale dipendente, allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Cooperativa e l’efficacia del sistema dei controlli interni.
Art. 32 - Collegio sindacale
32.1 - Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea.
Le candidature alla carica di sindaco devono pervenire presso la sede legale della Cooperativa almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea elettiva o della prima delle assemblee separate.
I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
I sindaci devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 2 dell’art. 112 del T.U.B.
Essi riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
32.2 - I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo
Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
32.3 - Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
Nel caso in cui la Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l’Assemblea può demandare al Collegio sindacale il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile.
32.4 - Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
32.5 - II compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche per l’eventuale incarico di controllo contabile attribuito al Collegio ai sensi del precedente art. 32.3.
Art. 33 - Controllo contabile
33.1 - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
33.2 - L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
33.3 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Art. 34 - Controllo dei soci
34.1 - A norma dell'art. 2422 C.C. i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
34.2 - Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
34.3 - I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Art. 35 - Recapiti territoriali
35.1 - Per ciascuna Area Territoriale, può essere istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un recapito territoriale.
35.2 - I recapiti territoriali sono deputati a:
- promuovere l'attività della cooperativa nella propria Area Territoriale;
- gestire i rapporti con i soci;
- acquisire ed istruire le domande di prestazione di garanzia.
Art. 36 - Liquidazione
36.1 - Nel caso di scioglimento o di liquidazione della Cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta Regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
36.2 - In caso di liquidazione della Cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.
36.3 - I liquidatori procederanno, in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla restituzione o alla eventuale destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione tra i soci.
36.4 - L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il valore nominale del Capitale sociale sottoscritto dai soci e le Riserve formate con i sovrapprezzi versati dagli stessi, dovrà essere devoluto ai sensi del comma 19 dell’art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 37 - Clausola compromissoria
37.1 - Qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società e/o gli Organi della stessa relativa al rapporto sociale, sarà risolta tramite arbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro per ogni parte, oltre ad un ulteriore arbitro, affinché il Collegio sia in numero dispari.
Alla nomina degli arbitri provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente.
L'arbitrato avrà sede in Ravenna.
Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente nell'ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti centri di interesse.
E' fatta salva la facoltà di optare in ogni caso e di comune accordo per la designazione di un arbitro unico da nominarsi congiuntamente o, su richiesta congiunta delle parti interessate, da parte del Presidente del Tribunale di Bologna.
Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per lo svolgimento dell'intero procedimento valgono, per quanto qui non espressamente richiamate, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.
Gli arbitri si pronunceranno sulla controversia in via rituale secondo il diritto.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta composizione del Collegio.
Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.
Art. 38 - Foro competente
38.1 - Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non rientri tra quelle esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro di Bologna.
Art. 39 - Norme applicabili
39.1 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge, in materia di Confidi, società cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni.
39.2 - Il Confidi adotta il sistema di amministrazione e controllo, definito con il termine "tradizionale", previsto dai paragrafi 2, 3 e 4, Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del Codice Civile.
39.3 - I regolamenti previsti dal presente statuto avranno lo stesso valore delle norme statutarie.